La Fondazione Rome Technopole rappresenta l'ecosistema dell'innovazione del Lazio e aggrega tutte le università pubbliche e private della Regione, i principali centri di ricerca nazionali, istituzioni e una vasta rete di imprese. Questa struttura integrata consente di creare una solida piattaforma di collaborazione e crescita tra il mondo accademico, la ricerca e il settore industriale.
Rome Technopole mette a disposizione un ecosistema integrato che unisce infrastrutture di ricerca, soluzioni tecnologiche avanzate, percorsi formativi e accesso ai programmi europei per sostenere lo sviluppo e l’innovazione del territorio.
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Attraverso i bandi a cascata e gli avvisi per nuove posizioni, Rome Technopole offre opportunità concrete di partecipazione a progetti europei, favorendo l’ingresso di imprese, ricercatori e professionisti nell’ecosistema dell’innovazione.
1.1 È costituita la Fondazione denominata "Fondazione Rome Technopole", per brevità "RomeTech", con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5 (di seguito "Fondazione").
1.2 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione.
1.3 La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, secondo la vigente normativa, non ha fini di lucro ed opera destinando tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi di seguito elencati.
2.1 La Fondazione promuove, fatta salva l'autonomia didattica e le iniziative dei singoli partecipanti, un polo multi- tecnologico e transdisciplinare per la didattica, la ricerca e il trasferimento tecnologico nei settori di specializzazione strategica regionale relativi a: transizione energetica e sostenibilità, trasformazione digitale, bio-farmaceutico e salute. La fondazione ha come scopo la realizzazione e la successiva implementazione dell'ecosistema dell'innovazione della Regione Lazio, secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico del MUR No.3277 - "Proposte di intervento per la creazione e al rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione, costruzione di leader territoriali di R&S" - Ecosistemi dell'Innovazione - PNRR, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.5. 8 (di seguito indicato come "Avviso").La Fondazione persegue i seguenti scopi:a) svolgimento di attività integrative a quelle dei partecipanti fondatori Università ed Enti di ricerca pubblici coinvolti con specifico riguardo a:- ricerca fondamentale, ricerca applicata, sviluppo sperimentale, sviluppo tecnologico e innovazione;- trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica;- formazione e alta formazione universitaria, ivi inclusi i corsi di dottorato in collaborazione con le imprese;- formazione e alta formazione professionalizzante, e formazione continua;- promozione delle attività didattiche e di ricerca della Fondazione tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri soggetti, pubblici o privati;- diffusione di programmi di valore culturale e di progetti di interesse per la ricerca scientifica a beneficio della società civile;- promozione attraverso le proprie attività istituzionali dell'internazionalizzazione dell'ecosistema dell'innovazione regionale;b) svolgimento di attività volte a favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità in cui opera la Fondazione e di mutuo scambio di conoscenza e collaborazioni con imprese, enti ed istituti, pubblici o privati, a fini di lucro e non, impegnati nella ricerca scientifica e tecnologica;c) progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture di ricerca aperte e laboratori comuni finalizzati anche all'istruzione superiore in cooperazione con il sistema industriale.2.2 La Fondazione favorisce la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando e incrementando la necessaria rete di relazioni funzionali al raggiungimento dei propri scopi.
3.1 La Fondazione, nei limiti inerenti il perseguimento dei propri scopi, può svolgere ogni attività strumentale e in particolare:a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati a livello locale, nazionale, europeo e internazionale da destinare agli scopi della Fondazione;b) amministrare e gestire le risorse di cui al punto a);c) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;d) promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, nel perseguimento degli scopi istituzionali;e) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture delle quali le venga affidata la gestione;f) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dei Fondatori Proponenti e dei Fondatori Partecipanti;g) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture nei limiti previsti dalle norme inderogabili di legge;h) promuovere e partecipare a iniziative congiunte con altri istituti, amministrazioni, organismi e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;i) promuovere su territorio regionale seminari, conferenze e convegni anche in collaborazione con altre istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali.
4.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:- dal fondo di dotazione indisponibile - espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, da esporre in bilancio come voce del passivo, ricompresa all'interno del patrimonio netto, e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali - costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi statutari, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori Partecipanti e dagli Associati;- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto; - da fondi e contributi dell'Unione Europea, dello Stato o di Enti territoriali, dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;- dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;- dagli utili e avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;- dai fondi di riserva costituiti con eventuali utili e avanzi di gestione.
4.2 Per lo svolgimento dei propri compiti, la Fondazione dispone di un fondo di gestione composto:- dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio e dalle attività della Fondazione;- dai contributi alla ricerca e sviluppo erogati dai soggetti partecipanti in qualità di Fondatori Promotori, Fondatori Partecipanti, Associati o Sostenitori per contribuire alla realizzazione delle attività di cui all'art. 3;- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;- dai contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o Amministrazioni pubbliche, nonché dai contributi di fondi strutturali europei.
5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
5.2 Entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento deve essere approvato il relativo bilancio economico di previsione dell'esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio appena decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o fondo di dotazione durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
6.1 I membri della Fondazione si dividono in:- Fondatori Promotori; - Fondatori Partecipanti; - Associati; - Sostenitori.
7.1 Sono "Fondatori Promotori" e "Fondatori Partecipanti" il soggetto pubblico proponente e tutti i soggetti che hanno sottoscritto l'Allegato 3 dell'Avviso.
7.2 Nello specifico, sono "Fondatori Promotori":i) per le università:- Università di Roma La Sapienza ("Sapienza");- Università degli Studi di Roma Tor Vergata ("Tor Vergata"); - Università degli Studi Roma Tre ("Roma 3");ii) per le istituzioni e gli enti pubblici o privati non universitari:- Unindustria;- Regione Lazio;- Roma Capitale;- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma ("CCIAA Roma").
7.3 Sono "Fondatori Partecipanti" i seguenti 32 soggetti:i) per le università:- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; - Università degli Studi della Tuscia;- Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;- Università Campus Bio-Medico di Roma - UCBM;ii) per le imprese:- Airbus Italia S.p.a.;- Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.a.;- BV Tech S.p.a.;- Catalent Anagni S.r.l.;- Coima REM S.r.l.;- ENI S.p.a.;- Leonardo S.p.a.;- Zest S.p.a. (già Lventure Group S.p.a.); - Maire Tecnimont S.p.a. ;- MBDA Italia S.p.a.;- Takis S.r.l.;- Thales Alenia Space Italia S.p.a.;- Unicredit S.p.a.;- Unidata S.p.a.;- Lazio Innova S.p.a.;- Confindustria Dispositivi Medici;- Aeroporti di Roma S.p.a.;- Acea S.p.a.;- Capgemini Italia S.p.a.;- GALA S.p.a.;- Wsense S.r.l.;- Westpole S.p.a.;iii) per gli enti non universitari:- ISS - Istituto Superiore di Sanità;- CNR -Consiglio Nazionale delle Ricerche;- INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;- ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;- INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;- Camera di Commercio Frosinone Latina.
7.4 Appartengono alla categoria A1, i Fondatori Promotori e Fondatori Partecipanti di cui agli artt.7.1, 7.2, 7.3, sottoscrittori dell'atto di costituzione della Fondazione.
7.5 Appartengono alla categoria A2, i Fondatori Promotori e i Fondatori Partecipanti di cui agli artt.7.1, 7.2, 7.3, aderenti alla fondazione con uno o più successivi atti notarili di adesione ed apporto, anche unilaterali, da stipularsi entro e non oltre 150 (centocinquanta) giorni dalla data del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione. I detti atti notarili di adesione successiva ed apporto alla Fondazione, da parte dei Fondatori Promotori e dei Fondatori Partecipanti di categoria A2, recheranno l'integrale versamento del contributo da ciascuno rispettivamente dovuto per la prima annualità, di cui al successivo comma 8 del presente articolo, da destinarsi al fondo di dotazione ed al fondo di gestione in conformità del successivo comma 9 del presente articolo. I predetti atti notarili di adesione ed apporto non richiederanno alcuna specifica delibera preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea Generale né alcuna delibera di accettazione formale dell'adesione successiva e/o degli apporti da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione potrà intervenire alla stipula dei predetti atti di adesione ed apporto, al fine di dare atto dell'avvenuta e regolare adesione, in conformità del presente statuto, da parte dei Fondatori Promotori e dei Fondatori Partecipanti di categoria A2, con contestuale rilascio di quietanza del versamento del contributo annuo dovuto, in conformità del presente Statuto; in mancanza, ciascun atto di adesione ed apporto dovrà essere notificato alla Fondazione nelle forme di legge. I Fondatori Promotori e i Fondatori Partecipanti che aderiranno alla fondazione con detti atti notarili di adesione ed apporto successivi, potranno esercitare i diritti loro riservati dallo Statuto in qualità di Fondatori, a partire dalla data di adesione - se a detti atti sarà intervenuto il Presidente - ovvero, in mancanza, dalla data di notifica di copia dell'atto di adesione alla Fondazione.
7.6 I Fondatori Promotori e i Fondatori Partecipanti condividono le finalità e gli scopi della Fondazione e contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione mediante contribuiti in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi od in altre forme.
7.7 I Fondatori Promotori e i Fondatori Partecipanti partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto.
7.8 Ciascun Fondatore Promotore e Fondatore Partecipante si obbliga a corrispondere per un periodo di 5 (cinque) anni dal riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione un contributo annuo secondo quanto di seguito definito, la cui destinazione è specificata al successivo art. 7.9: a) per i Fondatori Promotori:
- Università di Roma La Sapienza ("Sapienza"): 50.000 (cinquantamila) Euro- Università degli Studi di Roma Tor Vergata ("Tor Vergata"): 40.000 (quarantamila) Euro;- Università degli Studi Roma Tre ("Roma 3"): 40.000 (quarantamila) Euro;- Unindustria: 100.000 (centomila) Euro;- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma ("CCIAA Roma"): 50.000 (cinquantamila) Euro;- Regione Lazio: 50.000 (cinquantamila) Euro;- Comune di Roma: 50.000 (cinquantamila) Euro.b) per le università Fondatori Partecipanti, che hanno sottoscritto l'Allegato 4 di cui all'art.7.1:- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale: 15.000 (quindicimila) Euro- Università degli Studi della Tuscia: 15.000 (quindicimila) Euro- Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli: 20.000 (ventimila) Euro- Università Campus Bio-Medico di Roma - UCBM: 20.000 (ventimila) Euroc) per gli altri Fondatori Partecipanti, che hanno sottoscritto l'Allegato 4:- Airbus Italia S.p.a.: 30.000 (trentamila) Euro;- Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.a.: 40.000 (quarantamila) Euro- BV Tech S.p.a.: 40.000 (quarantamila) Euro - Catalent Anagni S.r.l.: 40.000 (quarantamila) Euro - Coima REM S.r.l.: 30.000 (trentamila) Euro- ENI S.p.a.: 40.000 (quarantamila) Euro- Leonardo S.p.a.: 40.000 (quarantamila) Euro - Zest S.p.a. (già Lventure Group S.p.a.): 10.000 (diecimila) Euro- Maire Tecnimont S.p.a.: 30.000 (trentamila) Euro- MBDA Italia S.p.a: 40.000 (quarantamila) Euro - Takis S.r.l.: 10.000 (diecimila) Euro- Thales Alenia Space Italia S.p.a.: 40.000 (quarantamila) Euro- Unicredit S.p.a.: 40.000 (quarantamila) Euro- Unidata S.p.a.: 30.000 (trentamila) Euro- ISS - Istituto Superiore di Sanità: 15.000 (quindicimila) Euro;- CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche: 15.000 (quindicimila) Euro;- INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: 15.000 (quindicimila) Euro;- ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile: 15.000 (quindicimila) Euro.d) per gli altri Fondatori Partecipanti:- Confindustria Dispositivi Medici: 20.000 (ventimila) Euro; - Aeroporti di Roma S.p.a.: 20.000 (ventimila) Euro;- Acea S.p.a.: 20.000 (ventimila) Euro;- Capgemini Italia S.p.a.: 20.000 (ventimila) Euro;- GALA S.p.a.: 20.000 (ventimila) Euro;- Wsense S.r.l.: 5.000 (cinquemila) Euro;- Westpole S.p.a.: 20.000 (ventimila) Euro;- INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro: 20.000 (ventimila) Euro;- Camera di Commercio Frosinone Latina: 20.000 (ventimila) Euro;- Lazio Innova S.p.A.: 5.000 (cinquemila) Euro.
7.9 Il contributo dei Fondatori Promotori e dei Fondatori Partecipanti di cui all'art. 7.8 contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione secondo gli importi di seguito specificati:a) 10.000 (diecimila) Euro del contributo del primo anno di ciascun Fondatore Promotore o Fondatore Partecipante appartenente alla categoria A1;b) 2.000 (duemila) Euro del contributo del primo anno di ciascun Fondatore Promotore o Fondatore Partecipante appartenente alla categoria A2.La restante quota parte della prima annualità e le successive quattro annualità di detto contributo sono interamente attribuite al fondo di gestione della Fondazione.
8.1 Assumono la qualificazione di "Associati" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti che posseggono i requisiti previsti dal Regolamento, e che condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione contribuiscano al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi od in altre forme ritenute idonee.
8.2 Il Giudizio di ammissione degli Associati è inappellabile e insindacabile e viene espresso a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti in carica, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Scientifico e del Comitato di Indirizzo ai sensi dell'art. 13.
8.3 Lo stato di Associato perdura per 12 (dodici) mesi. Al termine di questo periodo, l'Associato può fare richiesta di assumere la qualifica di Fondatore Partecipante. Il Giudizio di ammissione tra i Fondatori Partecipanti di un Associato, che ne ha maturato il diritto, è inappellabile e insindacabile e viene espresso a maggioranza qualificata dall'Assemblea Generale, previa ricezione del parere del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Scientifico e il Comitato di Indirizzo ai sensi dell'art. 15.
8.4 Gli Associati partecipano all'Assemblea Generale senza diritto di voto.
8.5 Gli Associati devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.
9.1 Possono ottenere la qualifica di membri "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti una tantum o periodici in denaro anche se finalizzati alla realizzazione di attività specifiche, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'equivalente attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di equivalenti beni materiali o immateriali.
9.2 I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
9.3 La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
9.4 I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.
10.1 Sono Organi della Fondazione:- il Presidente della Fondazione; - il Consiglio di Amministrazione; - l'Organo di Controllo;- il Comitato di Indirizzo;- il Consiglio Scientifico;- il Comitato Tecnico di Gestione; - l'Assemblea Generale.
11.1 Il Presidente della Fondazione sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, e ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione e revocarli.
11.2 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti universitari dei Fondatori Promotori, su proposta di Sapienza Università di Roma in qualità di soggetto pubblico proponente del progetto "Rome Technopole - Innovation Ecosystem", Avviso Pubblico del MUR No.3277 - "Proposte di intervento per la creazione e al rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione, costruzione di leader territoriali di R&S" - Ecosistemi dell'Innovazione - PNRR, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.5, e dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data del Consiglio di Amministrazione, convocato o riunito per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Il Presidente può essere rinominato per lo svolgimento di un massimo di 2 (due) mandati in totale. Per i primi 3 (tre) esercizi, il Presidente della Fondazione è il Rettore dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza o persona da questi designata con apposito Decreto Rettorale. Per i mandati successivi, è nominato ai sensi del primo periodo del presente comma.
11.3 Il Presidente è membro del Consiglio di Amministrazione e lo presiede. Di concerto con il Direttore Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri attribuitigli dallo stesso Consiglio. Il Presidente, nell'ambito dei poteri statutari, può nominare procuratori, determinandone le attribuzioni; su delibera del Consiglio di Amministrazione, può attribuire eventuali deleghe a singoli Consiglieri; intrattiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici. Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese documentate relative all'esercizio delle proprie funzioni.
11.4 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
11.5 Il Presidente sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
12.1 Il Vice Presidente Vicario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti non appartenenti ad istituzioni universitarie o di ricerca dei Fondatori Promotori o Fondatori Partecipanti, su proposta di Unindustria, e dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data del Consiglio di Amministrazione, convocato o riunito per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Il Vice Presidente Vicario può essere rinominato per lo svolgimento di un massimo di 2 (due) mandati in totale. Per i primi tre esercizi il Vice Presidente Vicario è il Presidente di Unindustria o persona da questi designata con apposita determina.
12.2 Il Vice Presidente Vicario è membro del Consiglio di Amministrazione e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
12.3 Il Vice Presidente Vicario ha diritto al rimborso delle spese documentate relative all'esercizio delle proprie funzioni.
13.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di programmazione finanziaria ed economica, ha funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale della Fondazione e di vigilanza sulla loro sostenibilità finanziaria.
13.2 Il Consiglio di Amministrazione - salva la norma transitoria di cui al successivo comma 9 del presente articolo - è composto in modo tale da garantire che sia sempre maggioritaria la rappresentanza in seno al C.d.A. delle Università tra i Fondatori Promotori e i Fondatori Partecipanti.Sono componenti del Consiglio di Amministrazione:a) 12 (dodici) membri in rappresentanza dei Fondatori Promotori, di cui:- 3 (tre) membri nominati dall'Università di Roma La Sapienza; - 2 (due) membri nominati dall'Università degli Studi di Tor Vergata;- 2 (due) membri nominati dall'Università degli Studi Roma 3; - 2 (due) membri nominati da Unindustria;- 1 (uno) membro nominato dalla CCIAA di Roma;- 1 (uno) membro nominato dalla Regione Lazio;- 1 (uno) membro nominato da Roma Capitale;b) fino a 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea Generale, su proposta del Presidente e del Vicepresidente Vicario sentiti i Fondatori Promotori, dei quali almeno 1 (uno) in rappresentanza delle Università tra i Fondatori Partecipanti; c) i componenti eventualmente designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché, su indicazione di questo, di ulteriori Ministeri, con appositi provvedimenti, in forza delle norme tempo per tempo vigenti, la cui nomina dovrà essere formalmente adottata dall'Assemblea Generale.
13.3 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data del Consiglio, convocato o riunito per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati per solo un mandato.
13.4 In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più membri del Consiglio, il Presidente ne chiede la sostituzione al soggetto che l'aveva designato, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'Organo della Fondazione. I Consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.
13.5 In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.
13.6 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
13.7 In particolare, il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:- nomina tra i suoi membri, alla sua scadenza, il Presidente della Fondazione, su proposta dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza;- nomina tra i suoi membri, alla sua scadenza, il Vice Presidente Vicario della Fondazione, su proposta di Unindustria;- elabora, nel rispetto degli scopi della Fondazione ed approva, acquisite le raccomandazioni dell'Assemblea Generale, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;- elabora, in collaborazione con il Consiglio Scientifico e con il Comitato di Indirizzo e, acquisito il parere dell'Assemblea Generale, approva il piano strategico triennale delle attività della Fondazione e il programma generale annuale delle attività;- approva il bilancio preventivo di ciascun esercizio entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento, sentito il parere dell'Assemblea Generale;- approva il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, sentito il parere dell'Assemblea Generale;- delinea il curriculum necessario all'indizione del concorso per la selezione del Direttore Scientifico, definendone anche i compiti, le attribuzioni e il trattamento economico, previo parere del Consiglio Scientifico e del Comitato di Indirizzo; - nomina il Direttore Generale;- nomina e revoca i membri del Consiglio Scientifico;- nomina e revoca i membri del Comitato di Indirizzo;- nomina e revoca i membri del Comitato Tecnico di Gestione; - ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente;- delibera lo svolgimento di specifiche iniziative;- delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti e stabilisce l'ammontare dei contributi al fondo di gestione a carico dei Fondatori, Associati e Sostenitori; - amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;- dispone in ordine alla destinazione degli utili o avanzi di gestione agli scopi istituzionali;- elabora ed approva eventuali regolamenti interni;- elabora il Codice Etico;- nomina l'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore legale dei conti;- delibera in merito all'adesione alla Fondazione di nuovi Associati, sentito il parere del Consiglio Scientifico e del Comitato di Indirizzo;- esprime parere in merito all'adesione alla Fondazione di nuovi Fondatori Partecipanti, sentito il parere del Consiglio Scientifico e del Comitato di Indirizzo;- ammette, con delibera inappellabile, i Sostenitori.
13.8 Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito a modifiche statutarie nei limiti consentiti dalle norme inderogabili di legge, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica.
13.9 In via transitoria, in sede di atto costitutivo della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 8 (otto) membri in rappresentanza dei Fondatori Promotori che hanno stipulato l'atto costituivo della Fondazione, in modo tale da garantire che sia sempre maggioritaria la rappresentanza in seno al CdA delle Università, di cui:- 3 (tre) membri nominati dall'Università di Roma La Sapienza; - 2 (due) membri nominati dall'Università degli Studi di Tor Vergata;- 1 (un) membro nominato dall'Università degli Studi Roma 3; - 2 (due) membri nominati da Unindustria.
13.10 Con apposita delibera dell'Assemblea Generale - da adottarsi, con le maggioranze di cui al successivo art.15.4, entro novanta giorni dall'avvenuta formale adesione alla Fondazione, con apposito atto notarile di apporto, da parte di tutti i soggetti che hanno sottoscritto l'Allegato 3 (tre) di adesione come Fondatori al progetto: <<"Rome Technopole - Innovation Ecosystem", Avviso Pubblico del MUR N.3277 - "Proposte di intervento per la creazione ed il rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione, costruzione di leader territoriali di R&S" - Ecosistemi dell'Innovazione - PNRR, Missione 4 (quattro) Istruzione e ricerca - Componente 2 (due) Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.5>> - si provvederà ad incrementare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, in conformità al precedente comma 13.2, recependo le nomine dei membri effettuate dai Fondatori Promotori non sottoscrittori dell'atto costitutivo (CCIAA di Roma, Regione Lazio, Roma Capitale) e dall'Università degli Studi di Roma Tre, nonché provvedendo alla nomina degli altri membri ai sensi del precedente comma 2 lettera b) del presente articolo. Ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione, così integrato, dura in carica tre esercizi sociali dalla data della detta delibera dell'Assemblea Generale.
14.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi membri.
14.2 La convocazione, contenente l'ordine del giorno, si effettua per via telematica, tramite posta certificata o e- mail, da spedire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere spedita almeno 3 giorni prima da quello della data della riunione.
14.3 Per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica con diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
14.4 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo di convocazione, ove dovranno trovarsi il Presidente e il Segretario.
14.5 Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Scientifico e il Direttore Generale, il quale di norma svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.
14.6 Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.
14.7 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate relative all'esercizio delle proprie funzioni.
14.8 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di opporsi di ciascuno degli intervenuti alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e a condizione che l'Organo di Controllo sia presente.
15.1 L'Assemblea Generale è composta dal Legale Rappresentante o Rappresentante designato di ciascun Fondatore Promotore e di ciascun Fondatore Partecipante. Gli Associati partecipano senza diritto di voto. L'Assemblea Generale, presieduta dal Presidente della Fondazione, ha i seguenti compiti:- elegge fino a 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e del Vicepresidente Vicario, come previsto all'art. 13 lettera b), nonché i componenti eventualmente designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e, su indicazione di questo, di ulteriori Ministeri, con appositi provvedimenti, in forza delle norme tempo per tempo vigenti, come previsto all'art. 13 lettera c);- esprime parere sul piano strategico triennale delle attività della Fondazione;- esprime parere sul programma generale annuale delle attività della Fondazione;- esprime raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sulle linee generali dell'attività della Fondazione e sui relativi obiettivi e programmi;- delibera in merito all'adesione alla Fondazione di nuovi Fondatori Partecipanti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione;- approva il Codice Etico;- determina, per ciascun anno di esercizio, i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle forme e nei limiti di legge.
15.2 Le riunioni dell'Assemblea Generale sono convocate almeno due volte l'anno dal Presidente della Fondazione, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Fondatori Promotori e Fondatori Partecipanti.
15.3 La convocazione, contenente l'ordine del giorno, si effettua per via telematica, tramite posta certificata o e- mail, da spedire almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, al domicilio di ciascun componente. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata almeno 3 giorni prima della data della riunione.
15.4 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Generale in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea Generale.
15.5 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea Generale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea Generale si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove dovranno trovarsi il Presidente e il Segretario.
15.6 Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea Generale si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i componenti aventi diritto di voto nonché la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione - in modo tale da garantire che sia sempre maggioritaria la presenza dei membri nominati dalle Università - e l'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
16.1 Il Direttore Scientifico della Fondazione, nominato dal Presidente con apposito Decreto, deve possedere un profilo di elevata qualificazione scientifica e di riconosciuto spessore internazionale, con curriculum di eccellenza attestante una comprovata esperienza nel coordinamento e nella gestione scientifica di organismi di ricerca o università o enti di ricerca nazionali o internazionali, ed è selezionato mediante concorso internazionale indetto dal Presidente della Fondazione sulla base del profilo individuato dal Consiglio di Amministrazione.
16.2 Al Direttore Scientifico spettano i seguenti compiti:- svolgere le funzioni di Coordinatore del Comitato Tecnico di Gestione della Fondazione, che presiede;- partecipare alle riunioni del Consiglio Scientifico della Fondazione;- coadiuvare il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione inerenti l'attuazione del piano strategico triennale e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;- esercitare le funzioni di coordinamento, gestione e controllo delle attività tecnico scientifiche della Fondazione;- svolgere le altre funzioni che gli vengono delegate dal Consiglio di Amministrazione;- partecipare senza diritto di voto all'Assemblea Generale della Fondazione.
16.3 Il Direttore Scientifico dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinnovato per solo un mandato, qualora sia previsto nel bando di concorso internazionale. Il compenso del Direttore viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione e specificato nel bando di concorso internazionale.
16.4 Al Direttore Scientifico spetta il rimborso delle spese documentate relative all'esercizio delle proprie funzioni.
17.1 Il Direttore Generale è responsabile della complessiva gestione e organizzazione amministrativa della Fondazione. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.
17.2 Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.
17.3 Al Direttore Generale spettano i seguenti compiti:- svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione;- coadiuvare il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;- esercitare le funzioni di gestione amministrativa della Fondazione, ivi inclusa quella relativa all'assunzione del personale amministrativo della Fondazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione;- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo riferiti all'anno solare di esercizio e sottoporli al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;- svolgere le altre funzioni che gli vengono delegate dal Consiglio di Amministrazione.
17.4 Il Direttore Generale dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data del Consiglio di Amministrazione, convocato o riunito per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinnovato per solo un mandato. L'incarico potrà cessare anticipatamente in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Fondazione. Il suo compenso viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
18.1 L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti; in tal caso, almeno un sindaco effettivo ed almeno un sindaco supplente devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Legali. Il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.
18.2 In caso di organo monocratico, il Sindaco Unico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. L'organo di controllo monocratico potrà svolgere in tal caso anche le funzioni di controllo contabile e revisione legale dei conti.
18.3 In caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente ed i membri eventualmente necessari per raggiungere il numero di tre membri effettivi e due supplenti, qualora eventualmente non "designati" dal MUR o dagli altri Ministeri competenti, in forza di provvedimenti ministeriali e delle norme tempo per tempo vigenti; ne stabilisce i compensi annui nelle forme e nei limiti di legge. La revisione contabile può essere attribuita all'organo di controllo in composizione collegiale, qualora tutti i membri effettivi siano iscritti nel registro dei revisori legali.
18.4 La Fondazione può comunque decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.
18.5 Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.
18.6 Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di consiglio di amministrazione.
18.7 L' Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data del Consiglio, convocato o riunito per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. L' Organo di Controllo può essere confermato nell'incarico. All'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso.
19.1 Il Consiglio Scientifico è un Organo consultivo della Fondazione. E' composto da un numero variabile di membri da un minimo di 6 (sei) fino ad un massimo di 20 (venti) ed elegge al proprio interno il suo Presidente, con maggioranza assoluta dei votanti. La durata della carica del Presidente del Consiglio Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico stesso.
19.2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assemblea Generale, sceglie e nomina i membri del Consiglio Scientifico tra persone italiane e straniere, interne o esterne ai partner della Fondazione, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione, prevalentemente con elevato profilo scientifico, provenienti dal mondo accademico o della ricerca.
19.3 Il Consiglio Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore Scientifico della Fondazione nella definizione del piano strategico triennale della Fondazione, nonché del programma generale annuale delle attività della Fondazione e di ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. Il Consiglio Scientifico dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rinnovabili.
19.4 Il Consiglio Scientifico si riunisce, di norma, almeno 3 (tre) volte l'anno e alle sue riunioni partecipa il Direttore Scientifico.
20.1 Il Comitato di Indirizzo è un Organo consultivo della Fondazione, presieduto dal Presidente della Fondazione. E' composto da un numero variabile di membri da un minimo di 10 (dieci) fino ad un massimo di 30 (trenta), oltre ai membri del Consiglio di Amministrazione.
20.2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assemblea Generale, sceglie e nomina, i membri del Comitato di Indirizzo tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione, prioritariamente appartenenti al mondo dell'impresa, degli enti territoriali o nazionali, delle istituzioni.
20.3 Il Comitato di Indirizzo svolge attività di indirizzo con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione delle linee di sviluppo e di attività della Fondazione, nella definizione del piano strategico triennale della Fondazione, nonché del programma generale annuale e della valutazione ex-post delle attività della Fondazione. Dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rinnovabili.
20.4 Alle riunioni del Comitato di Indirizzo partecipano il Direttore Generale e il Direttore Scientifico.
20.5 Il Comitato di Indirizzo si riunisce, di norma, almeno 2 (due) volte all'anno.
21.1 Il Comitato Tecnico di Gestione è un Organo consultivo della Fondazione, coordinato dal Direttore Scientifico.
21.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri del Comitato Tecnico di Gestione, in un numero variabile di membri da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 12 (dodici), scelti tra persone con profilo di elevata qualificazione nel settore della ricerca, dell'alta formazione, e del management della ricerca. Per i primi 3 (tre) anni sono membri di diritto del Comitato Tecnico di Gestione i coordinatori degli Spoke del progetto "Rome Technopole - Innovation Ecosystem" di cui all'Avviso.
21.3 Il Comitato Tecnico di Gestione si occupa del controllo dei flussi di attività e del management tecnico scientifico delle attività della Fondazione. Il Comitato Tecnico di Gestione dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rinnovabili.
21.4 Il Comitato Tecnico di Gestione si riunisce, di norma, almeno 6 (sei) volte all'anno.
22.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dei membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;- apertura di procedure di liquidazione;- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
22.2 I membri della Fondazione possono, in ogni momento trascorsi i 5 anni dal riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, recedere dalla stessa con effetto immediato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
22.3 I membri della Fondazione che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di partecipare alla Fondazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.
23.1 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
23.2 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei consiglieri in carica, qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute, previo parere obbligatorio dell'Assemblea Generale.
23.3 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.
23.4 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il Patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Assemblea Generale, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalle norme inderogabili di legge ed acquisite le eventuali autorizzazioni e pareri di legge.
24.1 Particolari norme sul funzionamento degli Organi o di esecuzione del presente Statuto, che si rendessero necessarie, sono disposte con Regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione.
25.1 La Fondazione può adottare un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, elaborato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Generale.
Partecipiamo e organizziamo eventi strategici per favorire il dialogo tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca. Attraverso conferenze, workshop e incontri
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